Art. 578 · Successione dei genitori al figlio naturale.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 578

Abrogato671 / 3261

Successione dei genitori al figlio naturale.

In vigore dal 7 feb 2014
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-578