CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 576
Abrogato669 / 3261Successione dei soli figli naturali.
In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-576