Art. 571 · Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 571

664 / 3261

Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.

In vigore dal 20 set 1975
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall', la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-571