Art. 568 · Successione dei genitori.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 568

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Successione dei genitori.

In vigore dal 19 apr 1942
A colui che muore senza lasciare prole, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-568