CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I
Art. 56
88 / 3261Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli , e gli atti compiuti ai sensi dell' restano irrevocabili.
Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-56