CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 559
646 / 3261Modo di ridurre le donazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-559