Art. 559 · Modo di ridurre le donazioni.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo XSez. II

Art. 559

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Modo di ridurre le donazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-559