CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I
Art. 55
87 / 3261Immissione di altri nel possesso temporaneo.
In vigore dal 19 apr 1942
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-55