Art. 548 · Riserva a favore del coniuge separato.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo XSez. I

Art. 548

635 / 3261

Riserva a favore del coniuge separato.

In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell', ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-548