CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. I
Art. 548
635 / 3261Riserva a favore del coniuge separato.
In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell', ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-548