CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. I
Art. 544
631 / 3261Concorso di ascendenti e coniuge.
In vigore dal 7 feb 2014
Concorso di ascendenti... e coniuge.
Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti... e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'.
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AGGIONRAMENTO
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l', comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-544