CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. I
Art. 538
625 / 3261Riserva a favore degli ascendenti.
In vigore dal 7 feb 2014
Riserva a favore degli ascendenti....
Se chi muore non lascia figli..., ma ascendenti..., a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".
- La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-538