CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo IX
Art. 533
620 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-533