Art. 527 · Sottrazione di beni ereditari.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VII

Art. 527

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Sottrazione di beni ereditari.

In vigore dal 19 apr 1942
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-527