CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII
Art. 523
610 / 3261Devoluzione nelle successioni testamentarie.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell', ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-523