Art. 523 · Devoluzione nelle successioni testamentarie.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VII

Art. 523

610 / 3261

Devoluzione nelle successioni testamentarie.

In vigore dal 19 apr 1942
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell', ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-523