CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII
Art. 522
609 / 3261Devoluzione nelle successioni legittime.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-522