Art. 522 · Devoluzione nelle successioni legittime.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VII

Art. 522

609 / 3261

Devoluzione nelle successioni legittime.

In vigore dal 19 apr 1942
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-522