CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII
Art. 520
607 / 3261Rinunzia condizionata, a termine o parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-520