CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VI
Art. 512
599 / 3261Oggetto della separazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-512