Art. 512 · Oggetto della separazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VI

Art. 512

599 / 3261

Oggetto della separazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-512