Art. 510 · Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 510

597 / 3261

Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.

In vigore dal 19 apr 1942
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-510