CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 510
597 / 3261Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.
In vigore dal 19 apr 1942
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-510