CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 492
579 / 3261Garanzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-492