Art. 492 · Garanzia.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 492

579 / 3261

Garanzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
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