Art. 49 · Dichiarazione di assenza.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo I

Art. 49

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Dichiarazione di assenza.

In vigore dal 18 dic 2025
Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-49