CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 489
576 / 3261Incapaci.
In vigore dal 19 apr 1942
I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-489