Art. 481 · Fissazione di un termine per l'accettazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. I

Art. 481

568 / 3261

Fissazione di un termine per l'accettazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-481