CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I
Art. 481
568 / 3261Fissazione di un termine per l'accettazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-481