Art. 479 · Trasmissione del diritto di accettazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. I

Art. 479

566 / 3261

Trasmissione del diritto di accettazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-479