Art. 478 · Rinunzia che importa accettazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. I

Art. 478

565 / 3261

Rinunzia che importa accettazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-478