Art. 475 · Accettazione espressa.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. I

Art. 475

562 / 3261

Accettazione espressa.

In vigore dal 19 apr 1942
L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-475