Art. 470 · Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. I

Art. 470

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Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.

In vigore dal 19 apr 1942
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario. L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-470