CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I
Art. 470
557 / 3261Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.
In vigore dal 19 apr 1942
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-470