CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo IV
Art. 467
554 / 3261Nozione.
In vigore dal 7 feb 2014
La rappresentazione fa subentrare i discendenti... nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-467