CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 466
552 / 3261Riabilitazione dell'indegno.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-466