CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 463 bis
553 / 3261Sospensione dalla successione.
In vigore dal 16 feb 2018
Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell' del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell' del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.
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