Art. 462 · Capacità delle persone fisiche.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo II

Art. 462

548 / 3261

Capacità delle persone fisiche.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
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