CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I
Art. 461
547 / 3261Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il chiamato rinunzia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-461