Art. 460 · Poteri del chiamato prima dell'accettazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo I

Art. 460

546 / 3261

Poteri del chiamato prima dell'accettazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'.
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