CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I
Art. 460
546 / 3261Poteri del chiamato prima dell'accettazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-460