Art. 459 · Acquisto dell'eredità.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo I

Art. 459

545 / 3261

Acquisto dell'eredità.

In vigore dal 19 apr 1942
L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-459