CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I
Art. 459
545 / 3261Acquisto dell'eredità.
In vigore dal 19 apr 1942
L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-459