CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIV
Art. 453
537 / 3261Annotazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-453