Art. 453 · Annotazioni.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIV

Art. 453

537 / 3261

Annotazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-453