Art. 451 · forza probatoria degli atti.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIV

Art. 451

535 / 3261

forza probatoria degli atti.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-451