CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIV
Art. 451
535 / 3261forza probatoria degli atti.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-451