Art. 450 · Pubblicità dei registri dello stato civile.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIV

Art. 450

534 / 3261

Pubblicità dei registri dello stato civile.

In vigore dal 19 apr 1942
I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-450