CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 442
525 / 3261Concorso di aventi diritto.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-442