Art. 434 · Cessazione dell'obbligo tra affini.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIII

Art. 434

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Cessazione dell'obbligo tra affini.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-434