Art. 433 · Persone obbligate.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIII

Art. 433

516 / 3261

Persone obbligate.

In vigore dal 7 feb 2014
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Note all'articolo

  • La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-433