CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 426
509 / 3261Durata dell'ufficio.
In vigore dal 19 mar 2004
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-426