Art. 426 · Durata dell'ufficio.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 426

509 / 3261

Durata dell'ufficio.

In vigore dal 19 mar 2004
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-426