Art. 422 · Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 422

505 / 3261

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.

In vigore dal 19 mar 2004
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Note all'articolo

  • La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-422