CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XII
Art. 404
487 / 3261Amministrazione di sostegno.
In vigore dal 19 mar 2004
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-404