Art. 404 · Amministrazione di sostegno.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 404

487 / 3261

Amministrazione di sostegno.

In vigore dal 19 mar 2004
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-404