CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. V
Art. 389
472 / 3261Registro delle tutele.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.
Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-389