CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. V
Art. 388
471 / 3261Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto.
In vigore dal 19 mar 2004
(Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto).
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-388