CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 382
465 / 3261Responsabilità del tutore e del protutore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-382