CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 379
462 / 3261Gratuità della tutela.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-379