Art. 378 · Atti vietati al tutore e al protutore.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. III

Art. 378

461 / 3261

Atti vietati al tutore e al protutore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
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