CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo III
Art. 37
68 / 3261Fondo comune.
In vigore dal 19 apr 1942
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-37