CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 364
447 / 3261Contenuto dell'inventario.
In vigore dal 19 apr 1942
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-364