CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 362
445 / 3261Inventario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-362