Art. 361 · Provvedimenti urgenti.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. III

Art. 361

444 / 3261

Provvedimenti urgenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.
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